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I Giudici di Strasburgo nel 2021 hanno discusso a lungo sulla opportunità se sia legittimo o meno da parte di una Autorità dello Stato escludere i bambini dalla scuola della infanzia qualora inadempienti il calendario vaccinale obbligatorio, e nel caso in esame quello in vigore in Repubblica ceca. La decisione della Corte EDU di Strasburgo è stata presa a seguito di alcuni ricorsi presentati da più famiglie della Repubblica ceca, ricorsi presentati diversi anni fa. La decisione dunque dei Giudici è stata sull'articolo 8 CEDU. Rispetto alla decisione finale, uno dei Giudici della Corte è stato dissenziente (un giudice polacco): gli altri hanno votato per la non violazione della Convenzione cosiddetta CEDU relativamente alla possibile violazione dell'articolo 8 della CEDU (sul diritto al rispetto della vita familiare, come ho spiegato nel mio audio di Luglio 2025), e dunque hanno ritenuto accettabile la esclusione dei bambini non vaccinati dalla scuola della infanzia: esito votazione 16 a 1 per la non violazione. È stato dunque ammesso il ricorso relativamente all'articolo 8 CEDU, su cui poi la Corte ha preso la sua decisione finale dopo attenta istruttoria.
Le ragioni della decisione dei Giudici che hanno condotto alla sentenza di diniego, per cui nessun diritto fondamentale relativamente all'articolo 8 della CEDU sarebbe stato violato dallo Stato, si fondano sulla considerazione che tanto i bambini non vaccinati entrano comunque alla scuola dell'obbligo in Repubblica ceca, per cui il sacrificio di esclusione sociale ed educativa è relativo e di pochi anni, possiamo dire in estrema sintesi (Sentenza sez. Grande Camera Corte EDU, Strasburgo, 8 aprile 2021, ric. nn. 47621/13, 3867/14, 73094/14, 19306/15, 19298/15, 43883/15).
La CEDU è la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’umanità e delle libertà fondamentali (in francese: "Convention européenne des droits de l'Homme"), mentre la Corte EDU è un organo giurisdizionale internazionale istituito nel 1959 nell'ambito del Consiglio d'Europa, proprio per vigilare e far applicare i diritti fondamentali sanciti dalla Convenzione stessa, attraverso le decisioni e sentenze prese dalla Corte.
Ho ricordato il caso dei ricorsi delle famiglie ceche nei miei audio e ho anche commentato la questione nel mio recente libro "2020 Attacco all'umanità", in appendice al testo. Sottolineo che anche se l'articolo della Convenzione ammesso e valutato dalla Corte nella fattispecie riguardava la vita familiare e il suo rispetto, l'oggetto dei ricorsi era centrato sulle sanzioni irrogate alle famiglie ceche inadempienti, il calendario vaccinale obbligatorio e soprattutto sulla esclusione dagli asili e dalla scuola della infanzia dei bambini non vaccinati per prudente scelta dei genitori.
Gli argomenti discussi dai Giudici sono stati dunque la legittimità della esclusione dal percorso scolastico della ex materna (oggi scuola della infanzia), la sufficiente copertura vaccinale e la relativa sicurezza e protezione epidemiologia. Esclusioni sociali e discriminazioni erano e sono stati gli argomenti discussi nel merito dai Giudici.
Dunque non è corretto (è anzi destituito di fondamento) affermare che il ricorso delle famiglie ceche non sarebbe stato ammesso a Strasburgo. È stato ammesso relativamente all'articolo 8 CEDU, mentre per gli altri articoli della CEDU invocati nelle doglianze delle famiglie ceche, il ricorso non è stato ritenuto ammissibile (irricevibile).
I giudici hanno concluso, dopo votazione, che non vi è stata violazione da parte dello Stato della Repubblica ceca nell'esercizio della sua imposizione di restrizione sanitaria e di discriminazione sociale. In ultima analisi, a Strasburgo la Corte EDU ha ritenuto l'esclusione dei bambini dalla scuola della infanzia e dagli asili perché non ottemperanti il calendario vaccinale, una misura restrittiva proporzionale e necessaria ai fini di tutela della salute della collettività e nel contesto dei doveri di solidarietà sociale di una società democratica.
Con questo orientamento giurisprudenziale già espresso nel 2021 (soltanto 4 anni fa), è mia opinione personale che ripresentare a così corta distanza temporale un caso analogo (nella fattispecie la situazione italiana con la discriminazione della Legge 119/2017) anche invocando il rispetto e la presunta violazione dell'Italia di altri e diversi articoli della CEDU, sia nella situazione contingente culturale e politica e con questo precedente giurisprudenziale così netto di votazione, un azzardo e un grande rischio perché una futura sentenza di Strasburgo analoga al 2021 e calibrata rispetto al nostro ordinamento, potrebbe costituire un pretesto giuridico ed un vincolo perché la politica sanitaria italiana persista nella sua iniqua discriminazione sanitaria di bambini sani, estromessi dal percorso di crescita ed educazione nella fascia 0-6 anni di età, rendendo estremamente difficile una modifica normativa parlamentare nella prospettiva di una maggiore inclusione senza il requisito di certificato vaccinale in regola per l'accesso ad asilo e scuola della infanzia.
Una sentenza negativa di Strasburgo fra 2/3 anni e centrata su un ricorso di cittadini italiani sulla medesima fattispecie o analoga (scuola, vaccinazioni ed esclusione scolastica), affosserebbe politicamente la questione per molti anni a venire, oltre che orientare giuridicamente perché dal 2009 i diritti fondamentali della CEDU sono riconosciuti ufficialmente dal TUE all'articolo 6 (Trattato sull'Unione Europea) nel diritto euronitario, oltre che dalla legge di ratifica italiana del 1955 della Convenzione stessa.
Certamente, al contempo è auspicabile che nei prossimi anni si affermi un cambio di paradigma sociale, culturale e politico-sanitario anche grazie alla indipendenza di giudizio della classe medica, la quale negli ultimi è minacciata nel suo ruolo di riferimento nell'alleanza medico-paziente deontologicamente fondata. Soltanto così anche le Corti dei Tribunali e soprattutto quelle sovranazionali come la Corte EDU, risentiranno meno di pregiudizi e assunti medico-scientifici ritenuti veri e sui quali poggiano le loro considerazioni e valutazioni giurisprudenziali, dimenticando spesso che la Medicina è Ars Medica e non scienza esatta.
Luca Scantamburlo
12 agosto 2025
BIBLIOGRAFIA E RIFERIMENTI
* Rif. Sentenza Corte EDU, ricorsi CEDU, sez. Grande Camera, sent. 8 aprile 2021, ric. nn. 47621/13, 3867/14, 73094/14, 19306/15, 19298/15, 43883/15), https://dirittifondamentali.it/2021/04/19/la-cedu-su-obbligo-vaccinale-cedu-sez-grande-camera-sent-8-aprile-2021-ric-nn-47621-13-3867-14-73094-14-19306-15-19298-15-43883-15/
* Rif. CEDU, Art. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.
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Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg (Bas-Rhin, France), Novembre 2019, Wikipedia, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.